Avvocato del lavoro a Milano
Elizabeth Birtwistle

Formazione non obbligatoria e patto di stabilità

La formazione nel rapporto di lavoro può essere distinta in due categorie principali:

  1. Formazione obbligatoria: prevista per legge, come quella in materia di salute e sicurezza sul lavoro disciplinata dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008, che deve necessariamente essere erogata durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici per i lavoratori.
  2. Formazione non obbligatoria: finalizzata all’acquisizione di competenze professionali specifiche, che può essere liberamente concordata tra le parti.

Per quanto riguarda il patto di stabilità collegato alla formazione non obbligatoria, la giurisprudenza ha elaborato principi molto chiari. In particolare, secondo la recente sentenza del Tribunale di Milano n. 246/2023, il patto di stabilità con cui il lavoratore si impegna a non recedere dal rapporto per un tempo minimo determinato è valido solo se accompagnato da un corrispettivo specifico a favore del lavoratore, che può consistere:

– nella reciprocità dell’impegno di stabilità

– in una maggiorazione della retribuzione

– in una diversa prestazione a carico del datore di lavoro, purché non simbolica e proporzionata al sacrificio richiesto

Un aspetto fondamentale evidenziato dalla giurisprudenza è che l’attività formativa non obbligatoria non può automaticamente costituire il corrispettivo del patto di stabilità. Come chiarito dal Tribunale di Milano, per poter considerare la formazione come valido corrispettivo è necessario che:

  1. Sia espressamente prevista nel contratto come controprestazione del patto di stabilità
  2. Non costituisca formazione necessaria e imprescindibile per lo svolgimento delle mansioni

Infatti, come stabilito nella sentenza citata, “l’attività di formazione imprescindibile per consentire al lavoratore la conduzione sulle tratte praticate e sulle locomotive della propria flotta […] costituisce un ineliminabile costo per l’azienda che deve necessariamente fornire tale formazione ad ogni neo assunto, ma ciò non implica che tale costo possa essere qualificato come corrispettivo del patto di stabilità.”

La sentenza del Tribunale di Roma n. 1646/2024 ha ulteriormente precisato che la scelta del tipo e del costo della formazione è rimessa all’esclusiva autonomia organizzativo-gestionale dell’imprenditore ex art. 41 Cost. e non è sindacabile né dal lavoratore né in sede giudiziaria, purché sia stato sostenuto un reale costo finalizzato alla formazione.

Le motivazioni aziendali legate alla difficoltà di reperire personale qualificato o all’onerosità della formazione dei lavoratori non possono giustificare di per sé il patto di stabilità, in quanto si tratta di motivi interni alla parte datoriale che non arrecano alcun concreto vantaggio al lavoratore.

In caso di nullità del patto di stabilità per mancanza di un valido corrispettivo:

– Il patto si considera nullo

– È nulla anche l’eventuale clausola penale prevista per la sua violazione

– Sono illegittime le trattenute operate in busta paga a titolo di penale

In conclusione, la formazione non obbligatoria può costituire valido corrispettivo del patto di stabilità solo se:

  1. È espressamente prevista come tale nel contratto
  2. Non costituisce formazione necessaria per lo svolgimento delle mansioni
  3. Rappresenta un reale vantaggio ulteriore per il lavoratore
  4. È proporzionata al sacrificio richiesto con il patto di stabilità

In mancanza di questi requisiti, il patto di stabilità deve essere considerato nullo per difetto di causa, con conseguente invalidità di eventuali clausole penali collegate.

La tua azienda ha necessità di una consulenza legale?
Contattami

Plugin WordPress Cookie di Real Cookie Banner